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Statuto ANSSAIF

649

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPECIALISTI SICUREZZA IN AZIENDE di INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

(ANSSAIF)

STATUTO

Nuova edizione: 31 Maggio 2017

Prima edizione: Settembre 2003

Sommario

STATUTO                            

Sommario                                                

TITOLO I – Denominazione – Sede – Scopo                                                       

TITOLO II – Soci                                    

TITOLO III – Organi dell’Associazione

TITOLO IV – Assemblea

TITOLO V – Consiglio dei Soci Fondatori                                                 

TITOLO VI- Consiglio Direttivo            

TITOLO VII – Presidente                        

TITOLO VIII – Revisori dei Conti

TITOLO IX – Collegio dei Probiviri      

TITOLO X –  Amministrazione – Entrate – Rendicontazione                      

TITOLO XI – Durata – Scioglimento

TITOLO I – Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1

È costituita l’associazione senza fini di lucro “Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria (ANSSAIF)”, con sede legale in Roma, e la sede amministrativa presso il domicilio del Presidente in carica, avente come scopo:

  • la partecipazione alla maturazione, in tutte le sedi opportune, anche universitarie, della consapevolezza dei problemi connessi alla necessaria protezione delle persone, nonché dei beni informatici, dei dati e delle informazioni onde garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità;
  • la promozione di studi e ricerche nel campo della sicurezza e della continuità operativa;
  • la conservazione del patrimonio di esperienze professionali degli specialisti di sicurezza del settore, anche al termine della loro attività lavorativa.

Art. 2

L’Associazione si propone, al fine di raggiungere gli scopi sociali, di curare la condivisione di esperienze e conoscenze atte a migliorare l’attività professionale degli associati.

L’Associazione, per completezza, onde conseguire le sue finalità istituzionali, può:

  • curare la promozione culturale e l’aggiornamento dei soci;
  • concorrere alla formazione di giovani specialisti;
  • fornire informazioni sulla regolamentazione in ordine a tutti gli aspetti concernenti gli obblighi delle aziende e dei responsabili di sicurezza nei confronti delle norme.

Art. 3

Per conseguire i suoi scopi l’Associazione si riunisce in congresso, promuove e, se del caso, organizza:

  • attività di ricerca specialistica, incluso il disegno di modelli di prevenzione,
  • attività di formazione,
  • corsi di aggiornamento,
  • conferenze e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale.

L’Associazione promuove rapporti con associazioni ed organizzazioni aventi finalità coerenti con il proprio scopo statutario, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore, compresa la pubblicazione di monografie, studi, riviste e/o periodici.

TITOLO II – Soci

Art. 4

Possono essere soci dell’Associazione, ed inseriti in una delle qualifiche descritte all’art.5, sia persone fisiche che giuridiche, a patto che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Si può far parte dell’Associazione come:

  • Socio Fondatore: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che fanno parte del Consiglio Direttivo alla data di ratifica del presente Statuto.
  • Socio Ordinario: sono classificati in questa categoria coloro che svolgano o abbiano svolto l’attività nell’area della sicurezza e/o della continuità operativa.
  • Socio Studente: il Consiglio Direttivo può accogliere in questa qualifica gli studenti di scuole di istruzione superiore o universitari, o neo laureati in cerca di prima occupazione, che desiderano approfondire i temi trattati dalla Associazione e ne accettano le finalità e questo Statuto.
  • Socio Sostenitore: Aziende di intermediazione finanziaria, Associazioni, Pubbliche Amministrazioni, altro, che abbiano interesse a sostenere l’Associazione in ricerche, studi e convegni.
  • Socio Onorario: la qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a coloro che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la quota associativa eventualmente da far sostenere ai soci studenti ai fini di poter partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione, nonché promuovere borse di studio.

Art. 7

Tutte le domande di iscrizione, dopo essere state valutate dal Presidente e/o dal Segretario, dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo al quale è riservata la ratifica dell’ammissione.

Il nuovo socio dovrà espressamente accettare lo statuto dell’Associazione.

Art. 8

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 9

I soci versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Consiglio Direttivo: ciò prima della scadenza dell’anno solare.

Art.10

Ogni socio ha la facoltà di partecipare attivamente alla vita associativa allo scopo di conseguire le finalità della Associazione, ed ha l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e mantenere un comportamento corretto nei confronti della categoria e dei singoli soci.

Art. 11

Ogni socio, in considerazione del fatto che i temi trattati riguardano la Sicurezza, deve tenere un comportamento attento nella divulgazione delle informazioni ottenute nell’ambito delle attività associative.

Art. 12

La qualifica di socio si perde: per recesso, per il mancato versamento della quota annuale e per esclusione, che viene pronunziata dal Consiglio Direttivo per comportamenti contrari allo Statuto, alle regole ed all’etica dell’Associazione.

TITOLO III – Organi dell’Associazione

Art. 13

Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio dei Soci Fondatori, il Consiglio Direttivo, il Presidente; i Revisori; il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV – Assemblea

Art. 14

L’Assemblea è formata dai soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L’assemblea è convocata dal Presidente.

L’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno:

  • approva il bilancio, corredato della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
  • nomina – alla scadenza o in caso di dimissioni dei membri – il nuovo Consiglio Direttivo scegliendo i membri fra i soci dell’Associazione;
  • delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dai soci fondatori.

Art. 15

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di più della metà dei soci intervenuti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16

Possono partecipare all’Assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio. Ogni delegato non potrà rappresentare più di tre soci.

Art. 17

La partecipazione alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire con votazione a distanza mediante via telematica (conference call, Skype, email).

Art. 18

L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 19

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo che nomina il segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario, salvo che risultino da atto notarile.

TITOLO V – Consiglio dei Soci Fondatori

Art.20

Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito dai soci fondatori ancora facenti parte dell’Associazione, ed in regola con il versamento della quota annuale, alla data di approvazione della presente revisione dello Statuto in oggetto. A questo Consiglio sono conferiti i poteri di straordinaria amministrazione e la nomina del Presidente.

Il Consiglio può cooptare ulteriori soci, che quindi ne acquisiscono tutti i diritti previsti in questo Statuto, coloro che sono stati regolarmente eletti membri del Consiglio Direttivo ed hanno ricoperto tale incarico per almeno due mandati, dimostrando un impegno convinto, forte ed etico nel seguire gli ideali dell’Associazione e nel rapporto con gli stakeholder dell’Associazione (soci, aziende, Istituzioni, Università e Scuole, altre associazioni che collaborano con ANSSAIF, ecc.).

TITOLO VI – Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da tre a quindici membri scelti fra i soci.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e dura in carica due anni e comunque fino a che l’assemblea dei soci non procede al rinnovo delle cariche.

Il Consiglio Direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci ordinari e studenti per far parte dell’associazione. Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all’attività dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Presidente, il Consiglio può nominare anche un Segretario ed un Tesoriere, scelti fra i membri del Consiglio Direttivo, ai quali affidare specifici incarichi rispettivamente nella affiliazione e gestione dei soci, e della gestione contabile e finanziaria dell’Associazione.

TITOLO VII – Presidente

Art. 22

Il Presidente è eletto dal Consiglio dei Soci Fondatori e presiede il Consiglio Direttivo; dura in carica due anni. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ad ogni effetto.

La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Consiglio Direttivo ai quali questo abbia delegato tutti o parte dei propri poteri. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII – Revisori dei Conti

Art. 23

Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

I Revisori dei Conti sono nominati dalla Assemblea dei Soci in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

TITOLO IX – Collegio dei Probiviri

Art 25

L’Assemblea dei Soci potrà nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, in carica tre anni, ai quali i soci e gli aspiranti soci potranno rivolgersi per l’esame dei provvedimenti del Consiglio Direttivo che li riguardano.

La decisione dei Probiviri è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri potrà inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto, e dell’Etica dell’Associazione.

TITOLO X –  Amministrazione – Entrate – Rendicontazione

Art. 26

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea del buon andamento dell’associazione.

Art. 27

Le principali entrate dell’associazione sono date:

  1. dalle quote annuali versate dai soci;
  2. dai contributi di enti pubblici e privati, sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati o terzi;
  3. da eventuali proventi derivanti dall’attività dell’associazione.

Art. 28

Ogni anno viene redatto un rendiconto delle entrate e delle uscite.

L’anno sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 29

All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO XI – Durata – Scioglimento

Art. 30

La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dal Consiglio dei Soci Fondatori.

Art. 31

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l’Assemblea dei Soci, convocata appositamente dal Consiglio dei Soci Fondatori, darà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito sopra.

Art. 32

Per quanto non previsto al presente statuto si applica la normativa vigente in materia.

NOTA: il presente statuto è stato approvato dai Soci in occasione dell’assemblea straordinaria tenutasi a Roma presso l’ELIS in data 31 maggio 2017.

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